Statuto

Capo 1°: ISTITUZIONE – SCOPO – SEDE – MEZZI

Art. 1
L’Associazione “SCUOLA DELL’INFANZIA DI BARDONECCHIA Mons. F. Bellando”, riconosciuta
come paritaria ai sensi della Legge n. 62 del 10.3.2000, ha sede in Bardonecchia, Viale Bramafam
n. 17.

Art. 2
L’Associazione non ha fini di lucro.
Scopo dell’Associazione è quello di accogliere i bambini di ambo i sessi residenti in
Bardonecchia, e se è possibile, in Comuni limitrofi, in età compresa fra i tre e i sei anni e, di
provvedere all’educazione globale della persona del bambino. I bambini di età inferiore
potranno essere accolti, in base alla normativa vigente e con le modalità di inserimento
deliberate dal collegio docenti. Potranno inoltre essere accolti quei bimbi per i quali si richiede
una specifica assistenza pedagogica a giudizio della direzione e su conforme parere medico,
concordando, con le istituzioni del Comune di residenza, adeguati strumenti di sostegno,
quando ciò si dovesse rendere necessario.

Art. 3
I bambini ammessi alla scuola materna non possono rimanervi oltre l’avvio dell’anno scolastico
nel quale hanno l’obbligo di frequentare la scuola elementare, ad eccezione di casi certificati
dall’autorità competente.

Art. 4
La domanda alla scuola materna deve essere presentata dai genitori o da chi ne fa le veci,
corredata dei certificati prescritti della autorità scolastica e sanitaria.

Art. 5
Per ogni bambino ammesso a frequentare la scuola dovrà essere versata dalla famiglia o da chi
ne fa le veci, una quota associativa (quota di iscrizione e retta annuale) stabilita dal Consiglio di
Amministrazione.

Art. 6
Ai bambini viene somministrata la refezione quotidiana con le modalità fissate dal Consiglio di
Amministrazione e riportate nel Regolamento interno.

Art. 7
L’accettazione delle domande viene effettuata secondo le seguenti indicazioni:
a. si darà la precedenza ai bambini di famiglie residenti a Bardonecchia;
b. nel caso in cui le domande superino i posti disponibili si darà luogo ad una graduatoria di
precedenza che verrà formulata in base ai seguenti criteri:
1. Residenza a Bardonecchia,
2. H.C. certificati,
3. età anagrafica,
4. situazione familiare.

Art. 8
E’ vietata ogni diversità di trattamento fra i bambini, fatti salvi i provvedimenti di ordine
igienico-sanitario.

Art. 9
La scuola trae il proprio sostentamento dalle quote associative delle famiglie dei bimbi
frequentanti, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte. E’
vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la
vita dell’istituzione scolastica a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per
legge. L’Associazione potrà stipulare convenzioni economiche con Enti pubblici.

Capo 2°: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – COMPITI

Art. 10
Sono Organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea degli Associati,
b. il Consiglio di Amministrazione,
c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vicepresidente,
d. il Segretario-Tesoriere.

Art. 11
L’Assemblea è formata dai soci in regola con il versamento delle quote annuali, ed è composta
da:
a. Soci fondatori, sono quelli intervenuti nell’atto costitutivo, hanno tutti i diritti dei soci
ma non pagano la quota annuale.
b. Soci di diritto, sono i genitori dei bambini iscritti e frequentanti, hanno diritto a tanti voti
quanti sono i figli che frequentano l’asilo.
c. Soci Sostenitori, sono quelli che versano all’Associazione un contributo minimo annuale,
nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
d. Soci Onorari, sono quelli che hanno acquisito il diritto di socio per particolari meriti
sociali o professionali; hanno tutti i diritti dei soci ma non pagano la quota annuale.
Ai soci è richiesto di condividere e di collaborare al migliore raggiungimento degli obbiettivi
educativi che si propone la scuola, e di versare nel termine stabilito la quota annuale di
associazione.
Viene meno la condizione di socio nei seguenti casi:
– per decadenza quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa
annuale. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea sentite le ragioni dell’interessato:
– per recesso;
– quando il bambino cessa di frequentare la scuola.
E’ ammesso l’intervento per delega ad altro socio.
E’ vietato il cumulo delle deleghe superiori a due.

Art. 12
L’Assemblea dei soci è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
a mezzo di avviso scritto, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione.
Un terzo dei componenti dell’Assemblea, oppure un terzo dei componenti il Consiglio di
Amministrazione possono altresì richiedere al Presidente la convocazione dell’assemblea.
Il presidente fissa la data dell’Assemblea entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Art. 13
Le adunanze dell’Assemblea sono valide quando, in prima convocazione sono presenti la metà
più uno dei soci. Tranne che nel caso all’art. 14 lettera e), l’Assemblea si intende validamente
costituita quando, in seconda convocazione, risulta formata da qualunque sia il numero dei soci
presenti.
Gli atti dell’Assemblea sono adottati a maggioranza assoluta dei votanti; non si computano gli
astenuti che lo dichiarino prima della votazione.
Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

Art. 14
Le competenze dell’Assemblea dei soci sono le seguenti:
a. approva il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
b. adotta gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
c. elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;
d. approva le modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
e. scioglie l’Associazione secondo quanto previsto all’articolo 25;
f. provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, deceduti,
dimissionari o decaduti, sostituibili da coloro che nell’ultima elezione pur non risultando
eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In loro assenza si potrà procedere
all’elezione di nuovi consiglieri.

Art. 15
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno.Alla fine di ogni esercizio sociale, il
Consiglio di Amministrazione deve redigere il progetto di bilancio d’esercizio, in conformità alle
disposizioni di legge in materia.
Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio.

Art. 16
L’Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da
– membri eletti
– membri di diritto.
Fanno parte dei membri eletti:
– da un minimo di tre ad un massimo di cinque persone elette tra i componenti
l’assemblea dei soci ; tali membri, ove possibile, devono avere adeguate competenze
amministrative.
Tra questi si nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere (salvo quanto previsto all’art.
20 lettera o) e gli eventuali Consiglieri.
Sono membri di diritto:
– n. 1 rappresentante del Comune, nominato direttamente dal sindaco, poiché l’Ente è
proprietario dell’immobile e contribuisce annualmente al sostentamento della scuola con
adeguato contributo. Dovrà avere ruolo di consigliere semplice e non avrà diritto di voto.
– n. 1 rappresentante della scuola nominato dal personale (da eleggere tra personale
docente e A.T.A.) che rimarrà in carica un biennio e sarà rieleggibile. Dovrà avere ruolo di
consigliere semplice e non avrà diritto di voto.
Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 17
Sono eletti coloro che hanno ottenuto dall’Assemblea il maggior numero di voti.
Nella votazione è ammesso un numero di preferenze pari al numero di coloro che devono
essere eletti.

Art. 18
Decadono dalla carica di Consigliere coloro che:
a. sono dimissionari;
b. non sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
I Consiglieri, i cui figli lasciano la scuola, non decadono automaticamente, ma possono rimanere
in carica sino alla scadenza dei tre anni e ripresentarsi alle successive elezioni.

Art. 19
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola, in seduta ordinaria, una volta al mese. Esso
è convocato dal Presidente a mezzo di avviso da esporsi in bacheca. La convocazione del
Consiglio può essere richiesta al Presidente da almeno due Consiglieri; il Presidente è tenuto a
fissare la data della riunione entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Art. 20
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
Consiglieri in carica e delibera a maggioranza semplice.
Qualora, durante la votazione in seno al Consiglio, si verificasse una parita’ dei voti, il voto
espresso dal Presidente vale doppio.

Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione:
a. elegge nella sua prima seduta al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il
Segretario-tesoriere;
b. vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il migliore
raggiungimento dell’obbiettivo educativo;
c. provvede all’amministrazione della scuola e al suo regolare funzionamento;
d. redige il conto consuntivo da sottoporre all’assemblea degli associati;
e. delibera in merito ai regolamenti interni di amministrazione
f. provvede all’assunzione e alla disciplina del personale;
g. stipula convenzioni con istituti ed Enti;
h. delibera sulle domande di frequenza e sulle richieste di ammissione dei soci;
i. delibera in merito alla gestione della mensa;
j. stabilisce le rette di frequenza e le quote associative;
k. propone all’assemblea degli associati eventuali modificazioni dello statuto;
l. delibera le costituzioni in giudizio di ogni genere e grado;
m. delibera in genere su quanto non sia di competenza dell’Assemblea;
n. ha la facoltà di delegare a persona diversa dal Tesoriere la sottoscrizione degli ordini
di incasso e di pagamento per conto dell’Associazione;
o. può eleggere il Tesoriere anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione, qualora
tra i membri del direttivo non sussistano le competenze specifiche.

Art. 22
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione e, in particolare:
– convoca l’Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;
– esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio;
– stipula i contratti deliberati;
– rappresenta l’Associazione in giudizio, sia come attore sia come convenuto, e compie gli
atti conservativi dei diritti dell’Associazione;
– vigila e dirige tutta l’attività dell’Associazione, firma la corrispondenza e gli atti d’ufficio;
– sottoscrive le convenzioni con altri Enti previa delibera del consiglio;
– prende in caso di urgenza i provvedimenti richiesti dalla necessità chiedendone la
ratifica alla prima seduta utile.
In caso di assenza o impedimenti lo sostituisce il Vicepresidente con tutti i poteri e le
attribuzioni.

Art. 23
Il Segretario-Tesoriere :
• redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
• è il responsabile della tesoreria dell’Associazione
• sottoscrive gli ordini di incasso e di pagamento per conto dell’associazione.

Art. 24
L’Associazione ha facoltà di aderire ad organismi federativi di categorie qualora lo ritenga
necessario ed utile. La decisione deve essere presa dall’Assemblea a maggioranza assoluta.

Art. 25
Lo scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall’Assemblea
riunita in prima convocazione, con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Il
patrimonio dell’Associazione passerà integralmente al Comune che avrà la facoltà di
provvedere alla sua nuova destinazione d’uso.