Sezione primavera
In attuazione dell’art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in data 14 giugno 2007, in data 20 marzo 2008 e in data 29 ottobre 2009 sono stati sanciti Accordi in sede di Conferenza unificata per l’avvio sperimentale negli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 del servizio socio-educativo rivolto ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi e denominato “sezione primavera”.
Il nuovo servizio educativo, trova ragione:
- nella crescente richiesta di servizi socio-educativi per i bambini al di sotto dei 3 anni di età;
- nella conseguente esigenza di creare una rete estesa e qualificata di tali servizi ad integrazione delle esistenti strutture degli asili nido e delle scuole dell’infanzia per diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da 0 a 6 anni in coerenza con il principio della continuità educativa nell’ottica di favorire raccordo e integrazione didattico-educativa tra nido e scuola dell’infanzia;
- nella conferma della duplice finalità di una completa generalizzazione della scuola dell’infanzia e di una progressiva estensione del servizio degli asili nido.
Il Ministero competente ha definito i criteri per l’attivazione del servizio educativo con successivi provvedimenti nel rispetto delle indicazioni contenute negli Accordi sottoscritti e così sintetizzabili:
- Perseguimento e ricerca della qualità educativa sostenuta dalla motivazione del personale dirigente docente e di assistenza, e da un progetto pedagogico costruito sulla base di concrete finalità operative autonomamente definite e comunque adeguate alla fascia di età cui si rivolgono le “Sezioni primavera”. Anche i rapporti con le famiglie e le modalità con le quali si organizzano e si svolgono contribuiscono a definire tale qualità educativa.
- Continuità educativa con la struttura presso cui la “Sezione Primavera” opera e con la quale si integra in ambito pedagogico sulla base di specifici progetti;
Accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Sono ammessi, comunque, i bambini che compiono i due anni di età entro il 31 dicembre dell’a. s. di riferimento ed il cui inserimento avverrà al compimento dei 24 mesi;
- Orario di funzionamento rispondente alle esigenze dell’utenza e alla qualità del servizio, compreso tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- Dimensione delle sezioni con un numero di bambini che non oltrepassi il numero di 14;
- Rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini non superiore a 1:10, avendo come riferimento l’età, l’estensione oraria del servizio, la dimensione del gruppo;
- compimento dei 24 mesi;
- Presenza di locali idonei sotto il profilo della funzionalità, della sicurezza ed adeguati alle esigenze dei bambini come: accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura personale. Ciò si realizza mediante l’ allestimento di spazi provvisti di arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di far assumere a tali locali le caratteristiche di ambiente educativo inteso come contesto di vita, di relazione, di apprendimento ma rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia;
- Impiego di personale provvisto di caratteristiche professionali per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno dei bambini diversamente abili. Il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti e nei cui confronti devono essere predisposte delle iniziative di formazione e aggiornamento;
- predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato.
- allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.